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Stendardo presidenziale per il presidente supplente (mod. 1986) (1986 - oggi)

Il Presidente supplente della Repubblica Italiana è la figura istituzionale che ricopre il Presidente del Senato della Repubblica in caso di assenza del Presidente della Repubblica.

Incarico[]

"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione."

(Art. 86 Cost.)

La supplenza avviene in due casi diversi:

  • Impedimento temporaneo, a cui segue soltanto la supplenza (a questa fattispecie è ricondotta l'ipotesi di alcuni viaggi all'estero, e quella di infermità momentanea);
  • Impedimento permanente, a cui segue la supplenza e l'elezione di un nuovo presidente (rientrano qui oltre alle ipotesi di morte e dimissioni, espressamente menzionate, le generiche e disparate ipotesi di malattie permanenti e impedimenti giuridici vari).

In relazione all'ipotesi di infermità, l'aspetto critico del primo comma è data dalla indeterminatezza temporale della supplenza (quanto è destinata a perdurare la temporaneità) e particolarmente delicato è poi l'aspetto dell'accertamento materiale dell'impedimento (quale soggetto è chiamato a pronunciarsi e quali i criteri-guida che segnano il passaggio da temporaneità a permanenza). Entrambe le problematiche sono affiorate nel 1964 con la malattia del presidente Segni. In dottrina si fa notare come i due commi si distinguono fra loro non per gravità ma per durata: in entrambi in casi deve trattarsi di impedimento assoluto; assoluto e temporaneo nel primo, assoluto e permanente nel secondo.

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